Corsi di recupero estivi: calendario e modalità
Circolare n. 426/2014_2015
![]()
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISISS “F. Daverio – N. Casula”
vais01300g@pec.istruzione.it
Circolare n. 426/2014_2015
Varese, 24 giugno 2015
Al personale docente
A tutti gli studenti (e tramite loro alle famiglie)
Oggetto: corsi di recupero estivi
- Sono ammessi ai corsi esclusivamente gli studenti ai quali sono stati assegnati i corsi di recupero e che hanno dichiarato di avvalersi dei corsi stessi
- le eventuali assenze ,ritardi o uscite anticipate devono essere sempre regolarmente giustificate. Tali richieste dovranno essere presentate soltanto in caso di documentata necessità.
- in ogni caso il docente dovra’ immediatamente segnalare l’ eventuale assenza dello studente.
La durata dei corsi e’ stata determinata dalle varie condizioni organizzative, sentita anche la disponibilità dei docenti.
All’inizio del corso il docente:
- verificherà le conoscenze/competenze da recuperare in relazione a quanto indicato sul registro elettronico dal docente di classe;
- indicherà le modalità di valutazione ( non numerica) durante il corso o al termine del corso stesso. Questo giudizio – riportato sul registrino – sarà elemento valutativo in sede di scrutinio di fine agosto
il docente deve:
- ritirare il registrino e compilarlo con cura
- ritirare la nomina
- riconsegnare – al termine del corso – il registrino e tutto il materiale utile ai fini valutativi
- ricordare agli studenti i loro doveri durante
lo studente deve:
- frequentare con senso di responsabilità i corsi
- ricordarsi che le attività di recupero organizzate dalla scuola non sono di per sé sufficienti ad assicurare il recupero delle carenze e la promozione a fine agosto.
E’ indispensabile che lo studente integri le attività di recupero con uno studio individuale assiduo e consapevole durante l’estate per presentarsi adeguatamente preparato alle prove di verifica di fine agosto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Renata Ballerio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93











