Circolare n. 41/2014_2015
Attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione e esercizio Libera Professione per l’Anno Scolastico 2014-15
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISISS “F. Daverio – N. Casula”
vais01300g@pec.istruzione.it
Circolare n. 41/2014_2015
Varese, 13 ottobre 2014
Al personale docente
Al personale a.t.a.
Oggetto: attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione e esercizio Libera Professione per l’Anno Scolastico 2014-15
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende.
A questo principio di carattere generale fanno eccezione:
- alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione);
- il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%;
- il dipendente a tempo pieno, che in presenza delle sotto specificate condizioni 1, 2 e 3, può essere autorizzato a svolgere un’altra attività:
- la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con la funzione docente;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Per quanto riguarda l’esercizio della libera professione, essa è subordinata alle seguenti limitazioni:
- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
L’attività può essere considerata di tipo “libero professionale” a condizione che il prestatore della libera professione sia iscritto ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.
Per una conoscenza più approfondita della normativa si fa riferimento a:Circolare n. 41_Libera professione
- Decreto Presidente Repubblica, n. 417 del 31.05.1974 – Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
- D.L.vo 297/94, art. 508 c. 10 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione – Art. 508 – Incompatibilità;
- Circolare Presidenza del Cons. Ministri Dip. Funzione Pubbl. N. 3 del 19/02/97- Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità;
- Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 6/97 – Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, L. 662/1996;
- Legge 140/97, art. 6 – recante: “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – Articolo 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- Nota MIUR prot. n. 1584 del 29.07.2005 Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente;
- Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 – Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, tutti coloro che si trovano nella condizione sopra citata sono invitati a presentare richiesta di autorizzazione per il corrente anno scolastico entro lunedì 30 ottobre 2014 – Ufficio personale (Rosy) .
Il modulo di richiesta e’ scaricabile dal sito dell’istituto – area modulistica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Ballerio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93











