Ultima modifica: 24 Ottobre 2013
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Faq Decertificazione

FaqFAQ sulle principali questioni in ordine alla decertificazione

E’ possibile consultare le FAQ tramite una ricerca per parole chiave oppure cliccando su una delle questioni elencate sotto per visualizzare le risposte.

In fase di allestimento

 

 

Quale è la differenza tra Amministrazione procedente e Amministrazione certificante?

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE è l’Amministrazione che, nei rapporti con l’utenza, riceve le dichiarazioni sostitutive o provvede agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43 DPR 445/2000.

AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE: è l’amministrazione che detiene nei propri archivi le informazioni, i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richieste direttamente dall’Amministrazione procedente.

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive dell’interessato.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.

L’art. 46 del DPR 445/2000 prevede, in dettaglio, che sono comprovati con dichiarazioni, anche   contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali  certificazioni i seguenti stati, qualita’ personali e fatti:

  • a) data e il luogo di nascita;
  • b) residenza;
  • c) cittadinanza;
  • d) godimento dei diritti civili e politici;
  • e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • f) stato di famiglia;
  • g) esistenza in vita;
  • h) nascita  del  figlio,  decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • i)  iscrizione   in   albi,   in  elenchi  tenuti  da  pubbliche amministrazioni;
  • l)  appartenenza a ordini professionali;
  • m) titolo di studio, esami sostenuti;
  • n)  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di  abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • o) situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della concessione   dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da  leggi speciali;
  • p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • r) stato di disoccupazione;
  • s) qualita’ di pensionato e categoria di pensione;
  • t) qualita’ di studente;
  • u) qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • v) iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali  di qualsiasi tipo;
  • z) tutte  le  situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • aa)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non essere destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano l’applicazione di misure  di  sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (lettera così modificata dall’art. 49, d.P.R. n. 313/2002)
  • bb)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • bb-bis di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (lettera introdotta dall’articolo 49 del d.P.R. n. 313 del 2002).
  • cc) qualita’ di vivenza a carico;
  • dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Quale validità hanno le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3, Legge 127/97).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

 

In quali casi è prevista solo l’autocertificazione?

Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università;
Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile;
Per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza (art. 1, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

 

Quando l’autocertificazione non è ammessa?

L’autocertificazione non è ammessa per i certificati:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità all’Ue;
  • marchi;
  • brevetti

(art. 10, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 403/98).I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico (art. 10, comma 2, DPR n. 403/98).

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